Sentenza Tribunale di Taranto dell’8 maggio 2017 che si pronuncia sulla fattispecie di un paziente ha la sfortuna di procurarsi la lussazione dell’articolazione del gomito e la frattura del capitello radiale, successivamente trattata in modo imperito ed imprudente- non fa riferimento alla legge allora vigente (la cosiddetta Balduzzi) né alla sopravvenuta, evidentemente nelle more della pubblicazione, riforma Gelli-Bianco.
una caduta durante una partita di calcetto e la successiva odissea per curarsi.
La consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Taranto evidenzia che i sanitari non solo non formulano tempestiva diagnosi corretta, non avvedendosi della frattura in assenza di un serio approfondimento diagnostico, ma nemmeno agiscono secondo un piano chirurgico coerente con quanto suggeriscono le buone pratiche, non si avvedono della necessità di prescrivere antibiotici nonostante il sopravvenire di un’infezione e quindi dimettono il paziente, dopo la rimozione dei mezzi di sintesi, abbandonandolo di fatto al recupero, invece non possibile, ed ai pur lamentati dolori.
Questi ultimi trovano sollievo solo allorché il paziente si rivolge ad altri sanitari che organizzando, questa volta, un’opportuna fase diagnostica scoprono all’esito di una RMN la natura della frattura del gomito e l’esistenza della lesione legamentosa, proponendo così un opportuno intervento riparativo di artrolisi e resezione del capitello radiale con impianto di protesi e ricostruzione del compartimento capsulo-legamentoso laterale.
L’allungamento di oltre quaranta giorni della malattia convince il Tribunale a ritenere che la fattispecie contestata sia stata integrata nella condotta dei sanitari, cosicché la pena viene indicata in giorni venti di reclusione ciascuno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché della non menzione tenuto conto dell’incensuratezza degli imputati.