0883-1955533
·
[email protected]
·
Lun - Mer - Ven 09-13/16-21
Richiedi Consulenza

Prima arresti,poi capisci l’erroree ti scusi?

L’interrogatorio preventivo di garanzia – Studio Legale LANOTTE & Partners
Studio Legale LANOTTE & Partners Avv. Giuseppe LANOTTE — Barletta (BT)
Diritto Penale · Riforma Nordio

Prima arresti,
poi capisci l’errore
e ti scusi?

L’interrogatorio preventivo di garanzia introdotto dalla Legge n. 114/2024: cos’è, perché era necessario, e perché la sua assenza aveva prodotto per decenni un danno silenzioso allo Stato di diritto.

Autore: Avv. Giuseppe LANOTTE
Data: 27 marzo 2026
Categoria: Diritto Penale · Garanzie individuali
Per decenni, nel nostro sistema processuale penale, è stato possibile privare un cittadino della libertà personale senza avergli rivolto una sola domanda. Il giudice decideva sulla base dei soli atti della Procura. L’indagato scopriva la misura cautelare al momento della sua esecuzione. Se l’ordinanza era sbagliata, il danno era già fatto. La Legge n. 114/2024 — la cosiddetta riforma Nordio — ha finalmente posto rimedio a questa anomalia, introducendo l’interrogatorio preventivo di garanzia. Non è un favore agli indagati. È il minimo che uno Stato civile deve garantire a chiunque rischi di perdere la libertà.

Una domanda che ogni cittadino dovrebbe porsi

Immaginate di essere accusati di qualcosa. Non sapete ancora di cosa, non ne conoscete i dettagli, non avete potuto dire la vostra. E tuttavia, un giudice — sulla base dei soli elementi forniti dal pubblico ministero — firma un’ordinanza cautelare nei vostri confronti.

Il mattino dopo, i carabinieri bussano alla vostra porta. Il vostro nome compare sui giornali. Il vostro datore di lavoro vi sospende. I vostri figli leggono la notizia sui social. I vostri colleghi, i vostri clienti, i vostri vicini.

Tre mesi dopo, il Tribunale del Riesame revoca la misura: i presupposti erano fragili, la ricostruzione parziale, l’ordinanza non reggeva. Siete liberi. Ma chi vi restituisce quei tre mesi? Chi ripara quella reputazione? Chi chiama il vostro datore di lavoro, i vostri figli, i vostri vicini?

Nessuno. Il giudice non si “scusa”. Revoca il provvedimento, e la macchina giudiziaria va avanti.

Questo accadeva. E accadeva perché il sistema non prevedeva che l’indagato fosse sentito prima.

La fase delle indagini preliminari: ricordatelo sempre

Prima di entrare nel merito della riforma, è indispensabile fissare un punto che troppo spesso viene dimenticato — anche da chi dovrebbe conoscerlo bene.

Principio fondamentale Nella fase delle indagini preliminari si è indagati, non condannati. Non si è ancora imputati. Non si è stati processati. Non si è stati giudicati colpevoli. Si è, fino a prova contraria e fino a sentenza definitiva, presunti innocenti.

L’indagato è una persona nei cui confronti la Procura sta raccogliendo elementi. Il fascicolo è aperto, le indagini sono in corso, l’accusa non è ancora formalmente elevata. Eppure, fino al 25 agosto 2024, era perfettamente legale — e purtroppo frequente — applicare una misura cautelare personale, compresa la custodia in carcere, a quella persona senza averla mai ascoltata.

Il giudice per le indagini preliminari riceveva la richiesta del pubblico ministero, valutava gli atti unilateralmente prodotti dalla Procura, e decideva. L’altra campana — quella dell’indagato — poteva aspettare il contraddittorio differito, il riesame, l’appello cautelare. Nel frattempo, però, la misura era già eseguita.

I numeri che nessuno ricordava: l’abuso d’ufficio come specchio del sistema

Per capire concretamente cosa significasse questa impostazione, è utile guardare a un dato emblematico relativo al reato di abuso d’ufficio — che per decenni ha rappresentato il caso più eclatante di misura cautelare applicata a indagati poi risultati innocenti.

6.970
Procedimenti aperti
per abuso d’ufficio nel solo 2016
46
Condanne pronunciate
nello stesso anno (meno dell’1%)

Migliaia di sindaci, dirigenti pubblici, medici ospedalieri, funzionari comunali trascinati per anni nelle aule giudiziarie — spesso con misure cautelari, spesso con la gogna mediatica — per poi essere dichiarati innocenti. Una norma penale che aveva un tasso di insuccesso superiore al 99%.

Questo non era giustizia. Era il prodotto di una norma vaga applicata a un sistema che non prevedeva alcun contraddittorio preventivo: l’indagato era oggetto della misura, non soggetto del dialogo processuale.

La risposta del legislatore: la Legge n. 114/2024

La cosiddetta Legge Nordio — pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024 — ha introdotto, tra le altre misure, l’interrogatorio preventivo di garanzia, collocato nel riformato art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

Art. 291, comma 1-quater, c.p.p. (testo introdotto dalla L. n. 114/2024)
«Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione a gravi delitti…»

In termini concreti: il giudice, prima di firmare l’ordinanza cautelare, deve sentire l’indagato. Gli deve rivolgere la contestazione del fatto, nelle sue linee essenziali, e dargli la possibilità di rispondere, di fornire documenti, di chiarire, di smentire. L’indagato — assistito dal proprio difensore — può esporre le proprie ragioni prima che la misura venga eseguita.

Non è una concessione. Non è un rallentamento. È il diritto al contraddittorio applicato alla fase più delicata del processo penale.

La sanzione per l’inosservanza: nullità

Il legislatore non si è limitato a enunciare il principio. Ha previsto una sanzione severa per chi lo viola. Il nuovo art. 292, comma 3-bis, c.p.p. dispone con nettezza:

Conseguenza giuridica «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dalla legge.»

Non “annullabile su ricorso”. Non “irregolare”. Non “suscettibile di sanatoria”. Nulla. Una garanzia con i denti, non una norma di facciata.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito che questa nullità — di regime intermedio — può essere dedotta dall’interessato anche per la prima volta innanzi al Tribunale del Riesame, o rilevata d’ufficio dallo stesso. La giurisprudenza si sta consolidando rapidamente in questa direzione.

Quando l’interrogatorio preventivo non si applica

La norma non è ingenua. Il legislatore ha ben compreso che vi sono situazioni in cui l’anticipazione del contraddittorio comprometterebbe irreparabilmente le esigenze investigative. Per questo ha previsto specifiche eccezioni.

✔ Si applica

  • Pericolo di reiterazione del reato (art. 274, lett. c), c.p.p.) — nei casi non gravi
  • Misure cautelari per reati “ordinari” e di media gravità
  • Procedimenti in cui l’effetto-sorpresa non è determinante
  • Casi in cui il dialogo preventivo non pregiudica le indagini

✖ Non si applica

  • Pericolo di fuga (art. 274, lett. a), c.p.p.)
  • Pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. b), c.p.p.)
  • Reati di criminalità organizzata e terrorismo
  • Gravi delitti commessi con armi o violenza
  • Casi in cui la segretezza dell’iniziativa cautelare è essenziale

La logica è chiara e ragionevole: dove l’avviso preventivo potrebbe consentire la fuga, la distruzione delle prove o il coordinamento criminale, la misura a sorpresa resta lo strumento necessario. Ma dove queste esigenze non ricorrono, il contraddittorio deve essere garantito prima, non dopo.

Perché ci è voluto così tanto?

È lecito chiedersi come sia stato possibile che, in un ordinamento che si fregia del principio della presunzione di innocenza e del diritto di difesa sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU, si sia aspettato fino al 2024 per introdurre questa garanzia elementare.

La risposta è scomoda ma onesta: per decenni ha prevalso una cultura processuale che considerava il contraddittorio preventivo un ostacolo alle indagini, anziché una garanzia di civiltà. La logica implicita era che l’indagato andasse “bloccato” prima di poter reagire — quasi che la misura cautelare fosse già una forma di pena, e non uno strumento eccezionale di garanzia processuale.

I costi di questa impostazione li hanno pagati i cittadini: migliaia di misure rivelatesi infondate, altrettante vite segnate per sempre da un’accusa che non ha retto al processo. Nessun risarcimento ha potuto riparare quel danno.

Conclusione: una garanzia per tutti, non solo per gli imputati

C’è una convinzione errata, diffusa nell’opinione pubblica, secondo cui le garanzie processuali siano un “favore” a chi ha sbagliato — quasi che tutelare i diritti dell’indagato significhi tutelare il colpevole.

È esattamente il contrario.

Le garanzie processuali tutelano tutti noi. Tutelano il funzionario pubblico che ha preso una decisione difficile e legittima. Tutelano il medico che ha curato un paziente con le risorse disponibili. Tutelano l’imprenditore che ha partecipato a una gara pubblica rispettando le regole. Tutelano ogni cittadino che, un giorno, potrebbe trovarsi indagato per fatti che non ha commesso o che la legge non punisce.

L’interrogatorio preventivo di garanzia non è un regalo agli indagati. È il riconoscimento che ogni persona — prima di essere privata della libertà — ha il diritto di essere ascoltata. È la differenza tra un sistema che applica la legge e un sistema che la rispetta.

In sintesi La Legge n. 114/2024 ha introdotto l’obbligo per il GIP di sentire l’indagato prima di emettere un’ordinanza cautelare, nei casi in cui non ricorrono esigenze di segretezza dell’iniziativa. L’inosservanza comporta la nullità dell’ordinanza. È una riforma attesa da trent’anni, che restituisce al processo penale italiano un tassello fondamentale di civiltà giuridica.
GL
Avv. Giuseppe LANOTTE Studio Legale LANOTTE & Partners
Viale Falcone e Borsellino, 75 — Barletta (BT)
PEC: [email protected]
Diritto Penale Riforma Nordio Misure Cautelari Interrogatorio Preventivo Garanzie Individuali Presunzione di Innocenza L. 114/2024 Art. 291 c.p.p.
Studio Legale LANOTTE & Partners
Avv. Giuseppe LANOTTE — Viale Falcone e Borsellino, 75 — Barletta (BT)
PEC: [email protected] — C.F.: LNTGPP78B01L328P

Il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Per assistenza specifica, si prega di contattare lo Studio.

Related Posts

Leave a Reply