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La braga, il raccordo delle tubature è ancora il pomo della discordia – Cassazione cambia nuovamente orientamento attribuendolo al singolo

I canali di scarico si presumono comuni solo “fino al punto di diramazione”

Fino ad oggi vi era sempre incertezza quando si verificava la rottura della braga, molte volte interveniva il condominio per il ripristino ed il pagamento dei danni causati dalla rottura della tubazione in questione, ora, il definitivo orientamento che di seguito verrà trattato dovrà essere valutato anche in futuro sotto l’aspetto assicurativo, ampliando, certamente per maggior tutela dei condomini, le garanzie assicurative comprendendo la responsabilità privata dei singoli condomini, al fine di evitare sorprese e enormi esporsi da parte del singolo; quindi, è importante prima di tutto inquadrare l’orientamento attuale per farlo proprio e portare le opportune modifiche contrattuali in sede di rinnovo di polizza assicurativa.
Precisiamo che l’art. 1117 Cc, sia nella precedente, che nell’attuale formulazione, i canali di scarico fognari, al pari delle condotte di adduzione dell’acqua, si presumono comuni a tutti i condomini, ma solo fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva, deve essere esclusa la proprietà condominiale della cd. braga, vale a dire la tubazione – generalmente biforcata – che collega la condotta principale alle tubazioni dei singoli appartamenti.

Bene, è chiaro che la tubazione principale serve tutto il condominio, o parte di esso, al contrario la braga è al servizio soltanto dell’appartamento, convogliando gli scarichi nella condotta principale; pertanto, in caso di danni provocati dalla rottura della braga, deve risponderne esclusivamente il proprietario della stessa, vale a dire il singolo condomino servito dal raccordo, e non l’intera compagine condominiale.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, II Sezione Civile, nella sentenza n. 1027, pubblicata in data 17 gennaio 2018
Cassazione: la braga è di proprietà del singolo condomino

La Corte di Cassazione premette che <<a norma dell’articolo 1117 n. 3 cc si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva>>.  <<Partendo dal chiaro tenore del testo normativo, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 del 03/09/2010 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 5792 del 2005; Sez. 3, Sentenza n. 583 del 2001 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 12894 del 18/12/1995 Rv. 495113; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata) ha escluso dalla proprietà condominiale la cd braga (cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale). Si è altresì osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 /2010 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 5792/2005 cit; Sentenza n. 583/2001 cit; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata)>>.

<<a) parte proprio da una corretta lettura del dato normativo che fissa con precisione il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua “fino al punto di diramazione”; b) considera, altrettanto correttamente, la ragione posta a base del concetto di proprietà condominiale che è appunto l’idoneità all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti concludendo coerentemente, che la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini>>.
Per eventuali chiarimenti, domande e pareri si rimanda al seguente link http://www.justicelaw.it/prodotto/una-consulenza-legale-scritta-di-base/

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