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In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori, ognuno di essi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura lo stesso abbia contribuito al verificarsi dell’evento.
Ciò posto, attesa la funzione del guard rail di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove è collocato, l’ente territoriale che lo predispone è tenuto a curarne la manutenzione anche al fine di evitare che diventi esso stesso elemento potenzialmente pericoloso e, come tale, fonte autonoma di danno risarcibile.
È quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 22801/2017.