Il genitore disoccupato non è esonerato dall’obbligo di mantenere i figli.
Gli Ermellini ricordano che lo stato di disoccupazione non scrimina dall’obbligo di contribuzione, salvo che non si provi l’assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni
Infatti ai sensi dell’art. 147 c.c., rubricato “Doveri verso i figli”: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”.
La cassazione con sentenza n. 39411/2017, confermando la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di un padre che non versava l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia, hanno ribadito che lo stato di disoccupazione non scrimina il genitore dall’obbligo di contribuzione, salvo che non si provi l’assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni.