NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E’ REATO
lo stabilisce con sentenza la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2018, n. 55744.
Si analizza un problema ricorrente dove alcuni genitori e/o ex coniugi cercano si sfuggire agli obblighi assunti in sede di separazione e divorzio, pensando che possono fare la loro “giustizia” fai da te; questo atteggiamento non solo è sbagliato da un punto di vista morale ma il nostro Ordinamento Giuridico lo sanziona anche penalmente.
In realtà esistono molti strumenti per ottenere la revisione dell’assegno ove, però, la richiesta sia fondata ed abbia come reale basamento una variazione sensibile della situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere tale spettanza;
ad ogni buon conto, giova sottolineare che nessuna questione di difficoltà economica può giustificare il mancato versamento, tra l’altro protratto, dell’assegno di mantenimento.
Il problema è dato dal fatto che la recente novella legislativa attuata con il D.Lgs. n. 21 del 2008, nell’introdurre la c.d. “Riserva di codice” nell’ordinamento penale, ha riscritto la materia, introducendo l’art. 570-bis c.p., che sanziona il solo coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto nel caso di cessazione del matrimonio.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, quindi, è stato inserito all’interno del codice penale un nuovo articolo, ovvero il 570-bis, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che sanziona con le pene previste dall’art. 570 c.p., la condotta del “coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento al solo “coniuge”, aveva già indotto la giurisprudenza di merito, qualora non ricorressero le condizioni per applicare la previsione di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore ovvero inabile di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, a fare ricorso, per la violazione consistente nell’omessa corresponsione di assegno in favore dei figli recate dalle decisioni giudiziarie in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, ad una interpretazione estensiva dell’art. 570 c.p., nel quale il soggetto attivo è il “genitore”, senza ulteriori specificazioni, posto che tale norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul matrimonio.
Gli stessi ermellini puntualizzano che l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570-bis c.p., che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale, anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.
FONTE https://www.altalex.com/documents/news/2018/12/17/ex-convivente-resta-reato-non-pagare-il-mantenimento