Cassazione Civile, Sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 3742, ord. – Pres. Dogliotti – Rel. Acierno Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all’influenza...Read More
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